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Dal 1° Luglio cambia la convenienza fiscale dei TICKET elettronici

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 30 mar 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

La legge di stabilità 2015 ha portato a 7 euro, con decorrenza dal °1 luglio, il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati in favore di lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket elettronici. Ibuoni pasto permettono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto. La concessione di buoni pasto è generalmente esente da oneri fiscali e previdenziali per un importo massimo giornalieri pari ad euro 5,29. L’importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai servizi prestati dal datore di lavoro.

In alternativa il datore di lavoro può prevedere: le indennità di mensa, imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale; le indennità sostitutive corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione, esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno; l’erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali: in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio. I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. Essi inoltre sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all’importo giornaliero stabilito dalla legge: soltanto l’eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono sempre costi deducibili per competenza, in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto. Il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita. Inoltre l’Iva, con aliquota al 4%, pagata sui buoni pasto, è interamente detraibile. Info dai Consulenti del lavoro.

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