ESONERO CONTRIBUTIVO: proviamo a fare un po' di chiarezza...
- INPS
- 24 mar 2015
- Tempo di lettura: 3 min
Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’Inps ha fornito ulteriori e dettagliate istruzioni per accedere correttamente all’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, così come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014). All’opposto, lo stesso istituto ha annunciato una nuova nota, di prossima emanazione, afferente le procedure di elaborazione e compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
ESONERO CONTRIBUTIVO ex. co. 118 s.s. L. n. 190/2014: si tratta dell’incentivo contributivo di durata triennale – con un massimale di 8.060 € annui – relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. L’incentivo riguarda esclusivamente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, al Fondo per l’erogazione del TFR, nonché al Fondo di Solidarietà Bilaterale.
QUALI DATORI?
Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, a prescindere dalla dimensione, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ad esclusione della Pubblica Amministrazione. Sono ricompresi nell’accesso al detto beneficio anche le associazioni culturali, politiche, sindacali, di volontariato, nonché gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione.
QUALI CONTRATTI?
I rapporti di lavoro incentivati sono quelli a tempo indeterminato, ad esclusione dei contratti di apprendistato, di lavoro intermittente (anche se stipulato a tempo indeterminato), e il lavoro domestico. L’istituto previdenziale ha specificato che la predetta misura si applica anche in caso di assunzione di dirigenti, nonostante la particolare e specifica disciplina, e di soci lavoratori di cooperative. In caso di contratto a tempo parziale, l’ammontare massimo del beneficio viene adeguato in proporzione al minore orario di lavoro pattuito. L’esonero si applica, infine, anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
A QUALI CONDIZIONI?
Il beneficio si applica solo se:
il lavoratore non abbia avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, incluso il contratto di apprendistato, e il contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato;
il lavoratore nei 3 mesi antecedenti il 1°gennaio 2015 non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate, nonché facenti capo, seppur per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Il beneficio non si applica se:
l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dall’autonomia collettiva, all’ assunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, o cessato a seguito di un contratto a termine. Medesimo diritto si intende violato anche qualora in luogo di detta assunzione, si ricorra all’inserimento di un lavoratore somministrato;
l’unità produttiva, ove venga assunto il lavoratore, sia interessata da interventi di Cigs o di Cassa Integrazione in Deroga. Sono fatte salve le ipotesi in cui le assunzioni riguardano professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori coinvolti negli interventi di integrazione salariale;
riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti l’assunzione, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Medesima condizione ostativa deve essere verificata anche in caso di ricorso a lavoratore somministrato;
in caso di tardiva comunicazione telematica obbligatoria inerente l’assunzione. In tal caso, tuttavia, l’esonero non si applica limitatamente all’intervallo di tempo intercorrente dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria;
il datore di lavoro non sia adempiente in materia di regolarità contributiva (DURC);
il datore di lavoro non rispetti gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Verificate le suddette condizioni, il beneficio si applica anche in caso di:
conversione del rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato;
assunzione di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3 L. n. 68/1999;
assunzione che costituisce un obbligo ai sensi dell’art. 4, co. 12 lett. a), L. n. 92/2012, compreso l’adempimento di un diritto di precedenza, così come previsto dall’art. 5, co. 4-quater, d. lgs. n. 368/2001.
COMPATIBILITA’ E CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI?
L’esonero è compatibile con la fruizione delle seguenti misure:
incentivo assunzioni lavoratori disabili ex. art. 13 L. n. 68/1999;
incentivo per assunzione di giovani genitori, nelle modalità e nella misura previste dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010;
incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi ex art. 2 co. 10-bis L. n. 92/2012;
incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli ex art. 5 D.L. n. 91/2014;
incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato dei giovani under29 (c.d. Bonus Letta) ex art. 1 D.L. n. 76/2013;
incentivo economico assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex. art. 8 co. 4 L. n. 223/1991.
















































Commenti