Licenziamento collettivo: motivi da indicare per la chiusura di un’unità produttiva -
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- 23 mar 2015
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La Corte di Cassazione - con sentenza n. 4678 del 9 marzo 2015 - in caso di licenziamento collettivo, con chiusura di un’unità produttiva, ha imposto al datore di lavoro di indicare: • motivi della limitazione dei licenziamenti relativamente a quella singola unità • motivi della scelta del licenziamento rispetto al alternativa del trasferimento dei lavoratori presso un’altra unità produttiva.
Come da art. 5 della legge n. 223/91: • al datore di lavoro viene imposto di rispettare determinati criteri di scelta nei confronti dei lavoratori da licenziare • gli esuberi possono essere limitati a determinate aree purché si dimostri che sono circoscritte ad esse le esigenze tecnico-produttive ed organizzative alla base del licenziamento.
Occorre procedere con una comparazione per omogeneità delle mansioni svolte, tra i lavoratori di tutte le unità produttive, se la situazione di crisi investe l’azienda nel suo complesso.
Il datore di lavoro per fornire gli estremi di valutazione dell’effettiva necessità dei licenziamenti e della determinazione del singolo lavoratore da licenziare deve indicare, nella comunicazione rivolta alle organizzazioni sindacali (ex art. 4, terzo comma, Legge n. 223/1991), le ragioni di quella precisa unità produttiva e relativa impossibilità del trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta.
L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve far leva sulle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva o, in assenza della stessa, in base ai criteri di legge in concorso tra loro: • anzianità di servizio • carico di famiglia.
L’azienda, nel caso di specie, ha riferito la situazione di crisi al complesso aziendale e il conseguente licenziamento relativo ad una sola unità produttiva comunicando, come ragione legittimante, le riduzioni di personale: non sussistevano le particolari ragioni tecnico-produttive e organizzative e il grave sbilanciamento tra costi e ricavi è risultato illegittimo.















































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