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La trattazione dei ricorsi amministrativi: le istruzioni ministeriali

  • PUBBLICATO IL 26 GENNAIO 2015 DA RSS TELECONSUL
  • 26 gen 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

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Alcuni aspetti pratici relativi alla trattazione dei ricorsi amministrativi previsti in materia di vigilanza, di previdenza sociale e di lavoro, a seguito del nuovo assetto organizzativo degli uffici ministeriali territoriali.

Come noto, in base alla normativa vigente, i possibili ricorsi amministrativi in materia giuslavoristica sono esperibili per l’impugnazione di: a) diffide accertative per crediti patrimoniali; b) ordinanze-ingiunzioni; c) verbali unici e ordinanze-ingiunzioni in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro; d) provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale; e) provvedimenti di diniego dell’Inps in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. i predetti ricorsi sono diretti: al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, organo collegiale al quale è demandata la decisione sui ricorsi avverso diffide, verbali e ordinanze-ingiunzioni in materia di sussistenza di rapporti di lavoro, diniego Inps di prepensionamento per lavori usuranti; ovvero al Direttore della Direzione regionale del lavoro, nelle restanti ipotesi di ordinanze-ingiunzioni non riguardanti la sussistenza dei rapporti di lavoro o di provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale. Orbene, a seguito dell’adozione del nuovo assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle Direzioni regionali del lavoro sono subentrate le DIL (Direzioni interregionali), sicchè il predetto Comitato è ora da considerarsi incardinato presso la DIL mentre al suo Direttore è demandata la decisione sui restanti ricorsi. Nel nuovo contesto organizzativo, l’ambito territoriale di competenza dell’Organo decidente è ampliato a livello interregionale, per cui ciascuna tipologia di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e al Direttore della Direzione regionale del lavoro è di competenza del rispettivo Organo istituito presso la DIL, nel cui ambito territoriale è stato emanato il provvedimento impugnato.

DIL MILANODIL VENEZIADIL ROMADIL NAPOLI

LiguriaEmilia RomagnaAbruzzoBasilicata

LombardiaFriuli Venezia GiuliaLazioCampania

PiemonteMarcheSardegnaCalabria

Valle d’AostaVenetoToscanaMolise

UmbriaPuglia

Il ricorso va indirizzato all’Ufficio/Area Legale della DIL cui spetta il potere decisionale, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’atto impugnato. A fini di semplificazione del procedimento, il ricorso va presentato per il tramite dell’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato, il quale poi dovrà trasmetterlo, unitamente alla relativa documentazione, sia alla DIL competente per la decisione, sia alla DTL ex DRL alla quale va demandata l’istruttoria. Infatti, a fini esclusivamente istruttori, la documentazione relativa ai ricorsi è trasmessa anche alle DTL ex DRL della Regione dove ha sede l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato. Rimane fermo, in ogni caso, che i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e gli stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente. Quanto alla gestione del periodo transitorio, i ricorsi già pendenti presso le ex DRL, alla data del 22 gennaio 2015, saranno trasmessi dalle stesse ex DRL, unitamente all’istruttoria e ad ogni elemento utile alla decisione, alle competenti DIL, informando contestualmente l’Ufficio di provenienza dell’atto impugnato ed il ricorrente.

 
 
 

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