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CIG Covid-19: proroga al 31 ottobre dei termini per fare domandaRif. Ipsoa LavoroSancita la prorog

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 ott 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

Rif. Ipsoa Lavoro


Sancita la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per la presentazione delle domande di CIG, anche in deroga, e FIS. E’ quanto prevede il D.L. n. 125/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020. Il decreto proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Indossare la mascherina diviene obbligo valido ovunque al di fuori dell’abitazione e delle poche eccezioni previste dal decreto stesso.


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con cui è disposta la proroga, già anticipata dall’INPS, dei termini per la presentazione delle domande di concessione nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.


In particolare, per i periodi di competenza coincidenti con i mesi di luglio e agosto, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2020, in luogo del 30 settembre precedentemente stabilito dal decreto Agosto.

Stato di emergenza al 31 gennaio 2021 Il D.L. n. 125/2020 proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Il nuovo provvedimento prevede l’obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.


Eccezioni ed esclusioni Costituiscono eccezione i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono in ogni caso esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Alle Regioni è data facoltà di adottare ulteriori misure unicamente in termini restrittivi rispetto al presente provvedimento.


App immuni E’ consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea, per esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021.


 
 
 

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