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Assunzione agevolate di donne: ambito di applicazione dello sgravio contributivo

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 8 apr 2021
  • Tempo di lettura: 2 min


Rif. Ipsoa Lavoro L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1421 del 2021, con cui fornisce chiarimenti e precisazioni sul beneficio sperimentale introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Il documento di prassi si concentra sulla data rispetto alla quale è necessario verificare la sussistenza del requisito di svantaggio della lavoratrice da assumere, sia nel caso di nuova assunzione che se si tratta di una trasformazione o di una proroga del rapporto di lavoro.


Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS interviene a fornire chiarimenti sull’esonero totale spettante ai datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo spetta per: - le assunzioni a tempo determinato; - le assunzioni a tempo indeterminato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.


L’Istituto precisa dunque che il beneficio può trovare applicazione anche: - nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati dalla legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione; - in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.


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