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Appalti: il committente è obbligato in solido al pagamento delle retribuzioni

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 21 feb 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Rif. Ipsoa

Il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi. Con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in cui è stabilito che, “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

La Corte Costituzionale con la sentenza 254 del 6 dicembre 2017 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel suo comma 2 nella parte in cui dispone che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto…. Vuoi Approfondire? www.studiobonesi.com

 
 
 

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