Licenziamento intimato in costanza di malattia: possibili effetti
- Cristina Bonesi

- 26 ott 2017
- Tempo di lettura: 2 min
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24766 del 19 ottobre 2017, affronta il tema del recesso datoriale intimato durante la malattia, e delle possibili conseguenze e, trattandosi di un argomento ancora oggetto di contrasti giurisprudenziali, invoca sul punto l’intervento delle Sezioni Unite.
Nello specifico, un lavoratore aveva adito il Giudice del lavoro al fine di far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, adducendo un errore nel calcolo delle assenze; il Tribunale respingeva la domanda e, anche in secondo grado, il Giudice di Appello confermava tale statuizione, sulla base del principio secondo cui il recesso intimato prima della scadenza del comporto non è nullo, bensì temporaneamente inefficace. La controversia giungeva così alla Suprema Corte.
Nella sentenza in commento, gli Ermellini operano una riflessione sul tema del recesso intimato in costanza di malattia, ossia nel periodo in cui viene garantita la conservazione del posto; l’art. 2110 c.c. dispone infatti che, in caso di malattia, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto soltanto una volta che sia decorso il periodo di comporto stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Tuttavia, la legge non dice esattamente quali siano le sorti del licenziamento intimato prima che tale comporto sia trascorso e pertanto sul punto, negli anni, si sono formati due orientamenti opposti.
Precisa la Cassazione che, da un lato, vi è la giurisprudenza (vedasi ad esempio Cass. n. 23063/2013) che ritiene valido il licenziamento intimato nel periodo di malattia, risultando esso solamente inefficace sino al venire meno della condizione ostativa; secondo questo orientamento, che fa leva sul principio di conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.), il rapporto di lavoro prosegue temporaneamente, sino alla scadenza del periodo di comporto, dopo di che il recesso diviene efficace.
Sull’altro versante abbiamo invece le pronunce (tra le tante, cfr. Cass. n. 24525/2014) che considerano detto licenziamento viziato da una radicale nullità, e non da mera inefficacia. Questo indirizzo muove dalla considerazione che solamente l’avvenuto decorso del periodo di comporto fa sorgere in capo al datore il potere di recedere, pertanto, prima che si realizzi tale condizione, questo potere non può essere esercitato, in quanto non può ancora configurarsi un diritto datoriale in tal senso.
Ne consegue, pertanto, la nullità del recesso e l’applicazione della relativa tutela reintegratoria, disposta sia dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sia dal D.lgs. 23/2015.
In ragione di tale annoso contrasto giurisprudenziale, la Corte ha quindi ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite.

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