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Lavori stagionali: conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

  • 23 apr 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2062 del 20 aprile 2015 si è nuovamente pronunciato, offrendo ulteriori chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

In particolare, le Direzioni territoriali del lavoro dovranno valutare, per quanto di competenza, positivamente le istanze di conversione avanzate dai lavoratori stagionali al primo anno di ingresso in Italia, esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

1. aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale condizione sarà verifica d’ufficio da parte delle DTL tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato; 2. congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica (attraverso la verifica da parte della DTL delle informazioni contenute nel Modello Q).

La nota in oggetto si inserisce a completamento del quadro delle regole previste per tale tipo di conversione dalla Circolare Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 7172 del 22/12/2014 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 24/03/2015.

Precedentemente a detti interventi per poter convertire un permesso a carattere stagionale in un permesso per lavoro subordinato non stagionale, il lavoratore doveva, dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, tornare nel proprio Paese di origine e l’anno successivo fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale ed una volta ottenuto un contratto subordinato a tempo determinato od indeterminato provvedere a richiedere la conversione.

Come affermato più volte, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza la conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato è ritenuta possibile qualora si sia in presenza di nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, quindi, anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine.

Con i nuovi chiarimenti nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale, perché è implicito il nuovo elemento nell'avere costui il contratto subordinato a tempo determinato od indeterminato che sia. Il controllo si sposta invece sulla presenza dei presupposti di cui indicato in precedenza, oltre alla verifica da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici dei requisiti per l’assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale riscontrabile per via dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria.

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